IMU 2023


   

A livello nazionale, le novità sono le seguenti:

non vi sono più esenzioni per Covid-19;
la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad essere pari al 50%; per maggiori dettagli vedere Casi particolari alla sezione Abitazioni possedute da non residenti in Italia (italiani o stranieri);
è stata introdotta l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

Normativa

Legge 178/2020, art. 1, commi 48 e 599.
D. L. 146/2021, art. 5 decies.
Legge 160/2019 (art. 1, commi 738-783) 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
D.L. n. 201, art. 13  del 6 dicembre 2011
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11 maggio 2023 di approvazione delle aliquote 2023
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu 
Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Castelguglielmo

Sono soggetti passivi dell'Imu:

il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
il genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

prima rata entro il 16 giugno 2023
seconda rata entro il 16 dicembre 2023: posticipato al 18 dicembre 2023 (poiché il 16/12 è un sabato).

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. 
Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta  per l’intero anno 2023, a conguaglio di quanto versato in acconto.
È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica.
L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui, al di sotto di tale soglia l'imposta non è dovuta.
Il codice catastale identificativo del Comune di Castelgugleilmo: C122.

Aliquote IMU 2023

Abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Aliquota 0,50 % Detrazione € 200,00
Alloggi assegnati agli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) Aliquota 0,50 % Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) Esenzione
Aree fabbricabili Aliquota 1,06 %
Immobili uso produttivo (Gruppo D) Aliquota 1,06 %
Terreni agricoli Aliquota 0,86 %
Tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza Aliquota 1,00 %

Art. 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Le variazioni 2021 devono essere dichiarate entro il  30 giugno 2023 (termine così modificato dal decreto-legge n. 73/2022  e dal decreto cd. "milleproroghe" n. 198/2022").
Anche le variazioni relative all'anno 2022 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023.
 
La dichiarazione Imu deve essere presentata nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
 
Per le locazioni a canone concordato, l'invio all'ufficio del modello di dichiarazione sostitutiva o di copia del contratto con allegata attestazione di conformità , sostituisce la dichiarazione Imu.
La dichiarazione può essere trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per e-mail a tributi@comune.castelguglielmo.ro.it, via PEC  protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it
È possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

Modalità di rimborso

I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
la richiesta all'Ufficio Protocollo:

inviandola per posta 
e-mail indirizzi: tributi@comune.castelguglielmo.ro.it; 
PEC protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di versamento ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

   

Le scadenze di IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento.

ACCONTO 16  Giugno 2023
SALDO 18  Dicembre 2023

Nel caso di unico versamento, per l’intero importo dell’imposta, questo dovrà essere effettuato alla scadenza della rata di acconto ovvero entro il 16 giugno.  

    Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel  2019, 0,05% nel 2020, 0,01% nel 2021, 1,25% dal 2022, 5% nel 2023).
 

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
oltre i due anni con la sanzione del 5%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Si ricorda che è sempre possibile richiedere assistenza inviando un'e-mail a: tributi@comune.castelguglielmo.ro.it 

Modalità di compensazione

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2023 pari a 400 euro, credito per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando nella colonna a debito del mod. F24  la sola differenza pari a 300 euro). L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposito modello entro i 30 giorni precedenti la scadenza della rata. Il modello va presentato o spedito eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come procedere 

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Castelguglielmo anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Castelguglielmo C122 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio tributi inviando una e-mail all'indirizzo tributi@comune.castelguglielmo.ro.it .
L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.

Compilazione modello F24

Il pagamento dell'Imu in caso di decesso:

dal 01/01 alla data di decesso dovrà essere eseguito dall'erede in nome e per conto del deceduto compilando il Modello F24 in cui si dovrà indicare i dati anagrafici del deceduto e compilerà il campo “coobbligato” (riportandovi il codice fiscale dell'erede che provvede al pagamento) e valorizzerà con il codice “07” il campo “codice identificativo.
dal giorno successivo al decesso ogni erede provvederà al versamento singolarmente pro quota.

Indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione di successione (che deve avvenire entro 12 mesi dal decesso) la soggettività passiva decorre dalla data del decesso.